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LEGGE 29 luglio 1896, n. 346

Che porta modificazioni a quella comunale e provinciale nella parte riflettente il Sindaco elettivo e sulla revoca dei Sindaci. (096U0346)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1896 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli articoli 123, 124, 125 e 127 del testo unico del 10 febbraio 1889 della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti:

Art. 123. - Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purché conservi la qualità di Consigliere.

Art. 124. - Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:

Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll'intervento di due terzi dei Consiglieri, assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei Consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzioni, altrimenti dal Consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sarà, a cura dalla Giunta comunale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti nell'articolo 127 della presente legge.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale, o l'eletto, ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 125. - I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti negli art. 30 e 127, o per qualsiasi delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno.
Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli art. 30 e 127, o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non potrà essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'art. 127. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto, o di iniziativa di un terzo dei Consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvederà il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art. 127. - Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti dagli art. 29 e 30, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo di aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o servizi comunali o, in qualunque modo, di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.