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LEGGE 8 agosto 1895, n. 556

Sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie. (095U0556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1895 al: 24-3-1919
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Art. 1



Le copie delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti, debbono essere fatte esclusivamente dai cancellieri.

Per ogni pagina di dette copie contenente più di dodici linee di scritturazione spettano ai cancellieri centesimi venticinque.

Tale diritto è dovuto tanto sulla prima copia, quanto su tutte le altre copie che i cancellieri rilasciano per essere notificate alle parti.