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REGIO DECRETO 21 febbraio 1895, n. 70

Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. (095U0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1895 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/1979)
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Testo in vigore dal:  7-4-1895 al: 23-5-1974
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 33 della legge 15 giugno 1893, n. 279, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in testo unico la legge sulle pensioni civili e militari;
Sentiti i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1895.

UMBERTO.

SIDNEY-SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.