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REGIO DECRETO 20 novembre 1893, n. 731

Che modifica l'articolo 13 del regolamento 29 gennaio 1891 per le regie scuole superiori di medicina veterinaria. (093U0731)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-2-1894 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 14 del regolamento per le R. Scuole superiori di medicina veterinaria, approvato col Nostro decreto del 29 gennaio 1891 n. 120, pel quale l'insegnamento delle materie complementari obbligatorie, che formano oggetto di esame, deve esser dato per incarico dai professori addetti alla Scuola o dagli aiuti che hanno i requisiti voluti dalla legge;
Considerando che il concentramento nei professori delle Scuole e nei loro aiuti di un numero considerevole di insegnamenti, non sempre dati con la competenza speciale di chi dovrebbe impartirli, nuoce al buon andamento degli studi;
Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo
Articolo unico.

All'art.

14 del regolamento per le Scuole superiori di medicina veterinaria, approvato col Nostro decreto del 29 gennaio 1891 n. 120, è sostituito il seguente: «

Art. 1

Art. 14. Le materie fondamentali veterinarie saranno distribuite fra i professori ordinari e straordinari, compreso il direttore; e quelle complementari obbligatorie, che formano oggetto di esame, verranno date per incarico. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 20 novembre 1893.

UMBERTO.

Martini.

Visto, Il Guardasigilli: G. Armò