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REGIO DECRETO 24 dicembre 1893, n. 725

Che modifica il regolamento 13 novembre 1882 di pesca marittima. (093U0725)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-2-1894 al: 9-2-2011
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 della legge sulla pesca, del 4 marzo 1877 n. 3706 (serie 2ª);
Visto il R. decreto 13 novembre 1882 n. 1090 (serie 3ª), che approva il regolamento di pesca marittima;
Veduti i pareri dei Corpi locali, di cui al predetto articolo 2 della legge;
Udito l'avviso della Commissione consultiva per la pesca;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'art. 44 del regolamento 13 novembre 1882 di pesca marittima è aggiunto il seguente inciso: « è fatta eccezione per i tre giorni precedenti la Pasqua ed il Natale ».

Allo stesso articolo del regolamento è aggiunto pure il comma che segue:

« La pesca delle cocciole, fasolare, taratufoli e simili è, pel contrario, vietata dal 1° maggio al 30 settembre ».