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REGIO DECRETO 17 dicembre 1893, n. 692

Che dà completa ed intera esecuzione agli accordi per regolare il commercio dei vegetali nelle zone di confine nei rapporti con l'Impero austriaco. (093U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1894 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 della Convenzione antifillosserica internazionale, conclusa a Berna addì 3 novembre 1881, resa esecutiva nel Regno con decreto Reale del 26 febbraio 1888 n. 5237;

Visti gli accordi presi col Governo dell'Austria Ungheria;

Su proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quelli degli Affari esteri e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli accordi speciali nei termini che seguono, sottoscritti a Vienna il 10 novembre 1893, hanno completa ed intiera esecuzione nel Regno, nei rapporti con l'Impero austriaco.

Accordi per regolare il commercio dei vegetali nelle zone di confine.

« Allo intento di facilitare, entro i distretti di frontiera austriaci e italiani, il traffico dei vegetali, del concime di stalla sfatto, dell'uva da vendemmia, delle vinaccie e dei vinacciuoli, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, si sono accordati sulle disposizioni seguenti:

« Le piante erbacee, radicate o no, le piante legnose ed ogni sorta di vegetali, ad eccezione delle viti, potranno essere introdotti dall'Austria-Ungheria in Italia e dall'Italia in Austria Ungheria, senza essere accompagnati dai documenti prescritti dall'articolo 3 della Convenzione internazionale antifillosserica di Berna, alla condizione che le spedizioni provengano da luogo che non sia lontano dalla frontiera più di 10 chilometri, e che siano destinati ad un luogo posto ad una distanza non superiore di 10 chilometri dalla frontiera medesima.

« L'uva da vendemmia, le vinaccie ed i vinacciuoli provenienti da un luogo austriaco od italiano, che non sia lontano dalla frontiera più di 10 chilometri e rispettivamente destinati ad un luogo italiano od austriaco, posto ad una distanza non superiore ai 10 chilometri dalla stessa frontiera, non sono sottoposti, alla loro entrata in Italia od in Austria-Ungheria, alle disposizioni dell'articolo 2, alinea 3° e 4°, della detta Convenzione fillosserica internazionale.

« Lo stallatico sfatto è ammesso alla libera circolazione nella zona di frontiera, salvo che si sviluppi una epizoozia, nel qual caso potrà essere vietata l'introduzione di detto concime, in conformità della legge e dei regolamenti in vigore sulla polizia sanitaria degli animali.

« Nei casi dubbi sulla provenienza delle piante e delle materie sopra indicate, le autorità doganali potranno esigere che essa sia accertata con dichiarazione dell'autorità competente del paese di origine.

« È inteso che tutti gli oggetti sopra menzionati, ammessi al transito da una zona di frontiera all'altra, dovranno provenire da una regione esente da fillossera, di maniera che, non soltanto il vigneto o campo da cui provengono gli anzidetti prodotti deve essere immune, ma deve esserlo tutto il territorio comunale dove i terreni si trovano.

« Allorchè, sul territorio d'un comune situato al di là della zona frontiera, è constatata la presenza della fillossera in vigne confinanti con altre situate sul territorio di un comune della zona frontiera, le piante e materie suindicate, provenienti da questo ultimo comune, non saranno più ammesse ad usufruire delle disposizioni del presente accordo.

« È reciprocamente proibita l'introduzione nelle zone di frontiera dei pali o tutori di viti già adoperati, come dei concimi composti e dei terricci.

« Le due parti contraenti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi senza ritardo tutte le scoperte dei luoghi fillosserati nelle zone di confine.

« In fede di che i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione e vi hanno apposto il sigillo del loro stemma.

« Fatto a Vienna, in doppia copia, il 10 novembre 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1893.

UMBERTO.

P. Boselli.
Sidney Sonnino.
Blanc.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.