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LEGGE 28 dicembre 1893, n. 685

Che proroga gli effetti della legge 28 giugno n. 92 circa la convenzione provvisoria di commercio e navigazione che poteva esser concluso colla Spagna. (093U0685)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1894 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono prorogati fino al 30 giugno 1894 gli effetti della legge 28 giugno 1892 n. 296.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO.

BLANC.
BOSELLI.
MORIN.
SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: CALENDA DI TAVANI.