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LEGGE 15 giugno 1893, n. 295

Sulla istituzione dei Collegi di probi-viri. (093U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  7-7-1893 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nei luoghi, nei quali esistono fabbriche o imprese industriali, possono istituirsi, riguardo a una determinata specie d'industria o a gruppi d'industrie affini, Collegi di probi-viri per la conciliazione delle controversie, che per l'esercizio delle stesse industrie sorgano fra gl'intraprenditori e gli operai o apprendisti, o anche fra operai in dipendenza dei rapporti di operaio o apprendista.

Spetta altresì ai Collegi stessi il definire in via giudiziaria e nei limiti stabiliti con l'art. 9 di questa, legge le controversie determinate nella prima parte del presente articolo.