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REGIO DECRETO 25 dicembre 1892, n. 780

Che estende alcune disposizioni del regolamento sull'amministrazione centrale al personale delle Intendenze di finanza. (092U0780)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1893 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro delle Finanze;

Udito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del regolamento sull'Amministrazione centrale, stato approvato con R. decreto del 23 ottobre 1853 n. 1611, saranno estese anche al personale delle Intendenze di finanza, a partire dal 1° gennaio 1893.

L'ordine attuale, però, di anzianità degli impiegati di ogni categoria e di ogni grado, che già appartengono alle Intendenze di finanza, rimarrà invariato, quale risulta dalle graduatorie state compilate in base ai criteri speciali in vigore fino dal 1870; dovendo le disposizioni del regolamento anzidetto essere applicate soltanto per le nomine, le promozioni ed i trasferimenti che avranno luogo dopo il 31 dicembre 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.