stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 3 agosto 1891, n. 510

Che abolisce, nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto, le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara. (091U0510)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-9-1891 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
In virtù della facoltà concessa dal nostro Governo dallo art. 3° della legge 2 luglio 1891 n. 381 di riunire in un testo unico le disposizioni contenute nella predetta legge in quella del 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª);
Viste le leggi surriferite;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo

decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo unico delle due leggi, di quella del 24 giugno 1888 n. 5489 (serie 3ª) e dell'altra del 2 luglio 1891 n. 381.

Art. 1



Le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che in alcuni Comuni o frazione di Comune delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna, e Ferrara si esercitano dalle generalità degli abitanti dei Comuni stessi o delle frazioni, o di altri Comuni e frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comunali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma o denominazione, con o senza corrisposta, sono aboliti nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe, di fidare o d'imporre tassa a titolo di pascolo che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari.