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REGIO DECRETO 27 settembre 1890, n. 7324

Che modifica alcuni articoli del regolamento sul tiro a segno nazionale. (090U7324)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-2-1891 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) sul Tiro a Segno Nazionale;

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1883, con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul Tiro a Segno Nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel regolamento 15 aprile 1883 sul Tiro a Segno sono introdotte le modificazioni seguenti:

Articolo 2. Il Ministero dell'Interno vigila e provvede perché le Direzioni provinciali e le Società di tiro osservino la legge e soddisfino a tutti i loro doveri con facoltà di decretare in caso di gravi trasgressioni, su proposta delle Direzioni provinciali ed avuto il parere della Direzione centrale, lo scioglimento degli uffici di Presidenza, oppure la esclusione temporanea o definitiva dei soci.

Articolo 6, primo alinea: L'ufficiale in congedo che deve far parte della Direzione provinciale è nominato dal Comandante il Corpo d'Armata, su proposta del Comandante superiore dei distretti, ed è scelto preferibilmente fra gli ufficiali superiori.

Articolo 11, alinea 4º: Le Direzioni provinciali esaminano i bilanci delle Società e ne riferiscono al Ministero dello Interno.

Esaminano ed approvano i consuntivi comunicandone i risultati finali allo stesso Ministero.

Articolo 11, dopo il 7° alinea: Vigilano al mantenimento della disciplina e prendono a carico dei soci e degli uffici di Presidenza quelle misure di rigore che crederanno opportune, proponendo, ove occorra, al Ministero dell'Interno, la esclusione dei soci, o lo scioglimento degli uffici di Presidenza.

Articolo 14, in luogo dell'ultimo alinea: Aperta la votazione per la nomina della Presidenza locale si procede all'appello, alla consegna delle schede, alla loro numerazione, allo spoglio e scrutinio, nonché alla pubblicazione del risultato, osservando il disposto degli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 77 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Articolo 16, da aggiungersi il seguente alinea: I membri dell'ufficio di Presidenza durano in carica due anni e possono essere rieletti o riconfermati.

Articolo 17, in luogo del 3° alinea: Comunica alle Direzioni provinciali le deliberazioni prese circa le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti commesse dai soci, nonché tutte quelle altre deliberazioni che dalle Direzioni stesse sieno richieste per prenderne cognizione.

Articolo 23: La scelta delle località per l'impianto dei poligoni e la compilazione dei relativi progetti, potranno su proposta delle Direzioni provinciali di tiro, essere fatte dalle Direzioni territoriali del Genio.

I progetti saranno poi approvati per la parte tecnica dal Ministero della Guerra e per la parte finanziaria dal Ministero dell'Interno.

Dai detti due Ministeri verranno emanate norme dettagliate per regolare la scelta delle località, la compilazione e la revisione dei progetti, la esecuzione ed il collaudo dei lavori.

Articolo 34: Il bilancio preventivo delle Società è formato dalla Presidenza e presentato alla Direzione provinciale non più tardi del 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio.

La Direzione provinciale, dopo esaminati i bilanci, li trasmette colle sue proposte al Ministero dell'Interno per l'approvazione.

Articolo 36: Le quote di sussidio, e quelle di concorso, per le spese di impianto (acquisto di mobili, armi, bandiera, ecc.) approvate dal Ministero a carico dello Stato, saranno pagate all'appoggio dei bilanci con mandati intestati al Cassiere della Società.

Le quote governative per la costruzione dei campi di tiro saranno pagate all'appoggio dei documenti giustificativi prescritti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato.

Articolo 37: Entro il mese di marzo di ciascun anno le Presidenze locali presentano i consuntivi dell'esercizio scaduto alle Direzioni provinciali, le quali, previa relazione dell'ufficio di Ragioneria delle Prefetture, si accertano della regolarità dei documenti prodotti a giustificazione delle spese, tenendo conto delle somme dalle Società ricevute così a titolo di sussidio, che a quello di concorso.

Articolo 41: Il numero delle esercitazioni di tiro presso le Società non sarà minore di 25 all'anno, ed in via ordinaria dovranno farsi in giorni festivi.

Qualora però le società dimostrino la impossibilità in cui i tiratori si trovano di frequentare il tiro in detti giorni, le Direzioni provinciali, d'accordo coi Comandanti del presidio militare, potranno autorizzare le esercitazioni anche in giorni feriali da determinarsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 settembre 1890.

UMBERTO.

Crispi.
Bertole-Viale.
Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.