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REGIO DECRETO 18 dicembre 1890, n. 7355

Che stabilisce che i componenti del Consiglio per la istruzione agraria non possono essere nuovamente nominati se non dopo un anno dal giorno della loro cessazione. (090U7353)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-1-1891 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti i Nostri decreti 24 luglio 1885, n. 3287 e 28 aprile 1887, n. 4495, che istituiscono il Consiglio per la istruzione agraria e ne determinano le attribuzioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I componenti del Consiglio per la istruzione agraria, i quali scadono dal loro ufficio, non possono essere nuovamente nominati se non dopo un anno dal giorno della loro cessazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1890.

UMBERTO.

Miceli.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.