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LEGGE 23 dicembre 1888, n. 5888 decies (5888)

Sulla pubblica sicurezza. (088U8010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1889 al: 15-12-2009
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Art. 1



I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso, almeno ventiquattro ore prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.