stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5875

Che autorizza la maggiore spesa di lire 22,575,501 per la costruzione delle strade provinciali e nazionali indicate nell'annessa tabella. (088U5875)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-1-1889 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



In aggiunta alle assegnazioni fatte con precedenti leggi tuttora disponibili per lire 60,978,200 è autorizzata la maggiore spesa di lire 22,575,501 per la costruzione delle strade provinciali e nazionali indicate nella tabella unita alla presente legge.

La spesa complessiva di lire 83,553,701 verrà inscritta in distinti capitoli del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e ripartita sovra sette esercizi finanziari a partire dal 1889-90, in conformità e secondo le indicazioni della tabella anzidetta.

Nei bilanci dell'entrata verranno inscritte le quote del rimborso dovuto allo Stato dalle provincie in corrispondenza degli annuali stanziamenti del bilancio, ai sensi dell'articolo 5 della legge in data 23 luglio 1881, N. 333, nella misura seguente:

Bilancio 1889-90. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2,592,715 » 1890-91. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,593,695 » 1891-92. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,795,900 » 1892-93. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,713,000 » 1893-94. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,040,020 » 1894-95. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 650,000
--------------- Totale L. 11,385,330
---------------