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LEGGE 22 dicembre 1888, n. 5849

Sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno. (088U5849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-1-1889 al: 21-12-2008
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Art. 1



La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci.