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REGIO DECRETO 9 dicembre 1886, n. 4253

Concernente la promozione ad ingegnere di 3ª classe di aiutanti nel R. Corpo delle miniere. (086U4253)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1887 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto del 9 settembre 1885, num. 3366 (Serie 3ª), che stabilisce nuove norme per le ammissioni e promozioni nel R. Corpo delle miniere, ed estende al medesimo alcune disposizioni della legge 5 luglio 1882, n. 874 (Serie 3ª);
Udito il parere del Comitato del personale del Corpo Reale delle miniere di cui all'articolo 5 del decreto anzidetto;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In esecuzione dell'articolo 340 della legge del 20 novembre 1859, e nei limiti fissati dall'articolo medesimo, la promozione ad ingegnere di 3ª classe degli aiutanti delle miniere in servizio nel di 5 luglio 1882 è regolata dalle seguenti disposizioni.