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LEGGE 11 aprile 1886, n. 3794

Colla quale si dà facoltà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di consentire ai comuni un nuovo termine per l'esecuzione dell'art. 1° della legge 4 luglio 1874, numero 2011. (086U3794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-5-1886 al: 15-12-2009
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Art. 1



È data facoltà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di consentire ai comuni, udite le Deputazioni provinciali ed il Consiglio forestale, un nuovo termine, non eccedente dieci anni, per l'esecuzione dell'art. 1 della legge 4 luglio 1874, n. 2011.