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LEGGE 7 maggio 1885, n. 3093

Sull'applicazione della legge 2 aprile 1882 relativa all'abolizione del diritto di erbatico e pascolo in alcune provincie del Regno (085U3093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-5-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le disposizioni della legge del 2 aprile 1882, numero 698 (Serie 3ª), colla quale è abolito il diritto di erbatico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno e Udine, sono applicabili per l'abolizione dello stesso diritto nelle provincie di Treviso e di Venezia; per l'abolizione del diritto di pascolo e di boscheggio nei comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo in provincia di Torino.