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LEGGE 27 aprile 1885, n. 3048

Concernente l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e costruzione delle strade ferrate complementari. (085U3048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-5-1885 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono approvati i seguenti contratti con le modificazioni contenute nei relativi atti addizionali:

1. Il contratto 23 aprile 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, e il principe Marc'Antonio Borghese, il conte Giulio Belinzaghi, la Banca Generale, la Banca di Torino, il Banco di sconto e sete di Torino, la Banca Napoletana e la Banca Subalpina e di Milano, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Mediterranea, colle relative modificazioni in data del 31 ottobre 1884 (Allegato I), ed a condizione che:

A. - All'articolo 16 del contratto sia sostituito il seguente:

Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti dei viaggiatori e delle merci a grande e a piccola velocità sono contenute negli allegati D ed E.

Le tariffe dell'allegato D non potranno essere aumentate se non per legge, e quelle dell'allegato E se non per decreto Reale.

Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite negli allegati D ed E, quanto delle condizioni generali dei trasporti, dovrà essere autorizzata dal Governo e notificata in tempo debito al pubblico.

Sulla base delle tariffe di cui agli allegati D ed E sarà obbligo del concessionario, a misura che se ne presenti la opportunità, di sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali e locali, che meglio valgano a sviluppare il traffico tanto interno quanto internazionale.

Fino a che le nuove tariffe locali non saranno introdotte, continueranno ad essere applicate quelle presentemente in vigore sulle singole reti.

Sulle basi poi delle tariffe generali e speciali comuni, il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla Società di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi, tanto colle amministrazioni ferroviarie italiane e straniere, quanto con Società di navigazione.

Il Governo potrà ordinare alla Società ribassi di tariffa nei casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato.

Qualora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato.

Nel caso opposto di diminuzione o soppressione delle vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo Stato verrà dalla Società compensato del vantaggio che a questa fosse effettivamente derivato.

B. - Agli articoli 21, 39, 44, 83, 84, 85, 103, 106 del capitolato siano sostituiti i seguenti:

Art. 21. Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale.

Le condizioni s'intendono pari quando il prezzo del materiale nazionale non eccede l'offerta dell'industria estera aumentata del cinque per cento dell'offerta stessa e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Il Governo, quando gli sia dimostrato che il prezzo del materiale nazionale, in seguito a regolare licitazione, superi il limite sovraindicato, autorizzerà, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, la fornitura all'estero.

Nessun contratto stipulato dal concessionario, per provviste del predetto materiale all'estero, sarà valido per gli effetti della imputazione del pagamento sui fondi di riserva, sulla Cassa per gli aumenti patrimoniali e sui fondi delle nuove costruzioni, se il Governo non avrà constatato lo adempimento delle condizioni prescritte nel presente articolo.

Art. 39. Il concessionario potrà proporre l'esperimento di quelle modificazioni di tariffe e condizioni di trasporto che riterrà più convenienti ad aumentare il traffico. Tali modificazioni e la data dell'attuazione loro dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Il concessionario potrà inoltre proporre l'esperimento di nuove tariffe locali, di ritorno, di transito, di concorrenza.
L'istituzione di queste nuove tariffe e la data della loro attuazione dovranno ottenere l'approvazione del Governo.

Gli esperimenti di cui sopra non daranno diritto ad alcuno speciale compenso al concessionario; dovranno durare almeno un anno, decorso il quale potranno essere ristabilite le tariffe precedentemente in vigore, purché il concessionario ne dia preavviso di due mesi al Governo ed al pubblico.

Tutte le modificazioni di tariffe e tutte le nuove tariffe divenute definitive non potranno essere variate o soppresse senza il consenso del Governo.

Il concessionario potrà infine, dandone preavviso all'Ispettorato governativo, organizzare corse di piacere a prezzo ridotto ed accordare facilitazioni pei treni ordinari in occasione di feste, fiere e mercati.

Art. 44. È in facoltà del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti le tariffe dei trasporti, tanto per il servizio interno e cumulativo, quanto per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.

Qualora il Governo, valendosi di questa facoltà, ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe contrattuali e concordate, il concessionario sarà obbligato ad attuarle nel termine che gli sarà prefisso.

La sistemazione dei conti tra il Governo ed il concessionario sarà regolata nel modo seguente:

Si terrà conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove tariffe ribassate e di quelli che per gli stessi trasporti si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sarà dal Governo accreditato al concessionario, e, per gli effetti della compartecipazione, di cui agli articoli 22 del contratto e 73 del capitolato, sarà computato in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.

Ove con questi prodotti, aumentati delle somme accreditate dal Governo al concessionario, a senso del Capoverso precedente, siasi ottenuto un prodotto superiore all'accumulazione del prodotto del primo anno di esercizio coi suoi incrementi naturali, valutati in ragione del 3 1/2 per 100 all'anno, si determinerà, d'accordo fra il Governo e il concessionario, o per mezzo del Collegio arbitrale di cui all'art. 106, qual parte dell'eccedenza siasi conseguita per effetto dei ribassi di tariffa ordinati dal Governo e quale proporzionata diminuzione debba farsi per tale eccedenza alle percentuali dovute al concessionario.

Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario non darà luogo a compensi a favore di quest'ultimo.

Se poi, attuate le tariffe come sopra concordate, il Governo, prevalendosi della facoltà di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si farà in base alla tariffa concordata.

Art. 83. Quando si affidi la costruzione a prezzo fatto, il concessionario potrà dare in sub-accollo i lavori per pubblica asta, per licitazione privata o a trattative private. Esso giudicherà dell'ammissione dei concorrenti all'appalto in base ai loro titoli d'idoneità, esperienza e moralità.

Quando si affidi la costruzione a rimborso di spesa saranno, peì relativi contratti, osservate le norme stabilite negli articoli 11 e 16 della legge che approvati, il presente capitolato.

Art. 84. Il concessionario potrà sempre proporre varianti ai progetti già approva le quali dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governo, importino esse o no variazioni nei lavori a prezzo fatto. Questo avrà anche la facoltà di modificare di propria iniziativa i progetti già approvati. In entrambi i casi saranno concordate fra Governo e concessionario le variazioni da portarsi al prezzo dell'accollo.

Nulla è derogato al disposto degli articoli 343, 344 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

Art. 85. Quando i lavori siano concessi a prezzo fatto, i certificati di pagamento dell'opera appaltata saranno compilati mensilmente dall'ingegnere direttore dei lavori, e dal concessionario trasmessi in doppio all'ispettorato governativo, il quale, ove non abbia eccezioni, li rimetterà poi relativo pagamento al Ministero dei Lavori Pubblici, dandone avviso al concessionario.

Nel caso invece in cui dall'ispettorato governativo si proponessero modificazioni o rettifiche, i certificati saranno da esso restituiti al concessionario con le sue osservazioni.

Art. 103. Il Governo consegnerà l'elenco di tutto il personale in attività di servizio presso le cessanti Amministrazioni ferroviarie e negli opifici ceduti, in esercizio il giorno del cominciamento del contratto, colla indicazione del grado, dell'anzianità e degli stipendi.

Il concessionario accetterà in servizio il personale, che verrà dalla Commissione di ripartizione, di cui all'art. 8 del contratto, assegnato alla sua rete, e ne regolerà la qualifica e lo stipendio in base alle classificazioni d'organico, che saranno da esso stabilite, avuto riguardo alla natura ed importanza delle funzioni esercitate e, a parità di merito, all'anzianità che ciascuno ha nell'ultimo suo grado.

Se i nuovi ordinamenti portassero per alcuno degli impiegati una riduzione di stipendio, sarà conservata agli impiegati medesimi, oltre il nuovo stipendio, la differenza a titolo di assegno personale, che rimarrà sottoposto alla ritenuta per la Cassa pensioni.

Il primo ruolo organico, applicato al personale esistente, dovrà, prima della sua attuazione, essere comunicato al Governo, il quale dovrà constatare se il ruolo medesimo è compilato in conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

Il concessionario, con un regolamento che sarà, prima della sua attuazione, comunicato al Governo, il quale dovrà constatare se in esso sieno rispettati i patti del presente capitolato, determinerà le norme per l'avanzamento, le sospensioni e le dispense dal servizio degli impiegati.

Art. 106. Le controversie che insorgessero fra le Stato e il concessionario per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto e del presente capitolato e dei relativi allegati saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri.

Gli arbitri pronunzieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori.

I ricorsi in Appello e in Cassazione, nonché quelli di rivocazione e nullità contro le sentenze arbitrali, saranno deferiti rispettivamente ai Tribunali, alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione di Roma.

Il Governo ed il concessionario nomineranno due arbitri effettivi ed uno supplente per ciascuno.

I nominati eleggeranno il quinto arbitro ed un supplente; qualora non si trovassero d'accordo nella nomina, la Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, nominerà il quinto arbitro effettivo ed un supplente, scegliendoli fra i consiglieri di cassazione. Il quinto arbitro avrà la presidenza del collegio arbitrale.

Gli arbitri dureranno in funzione tre anni, e potranno essere riconfermati.

Però conserveranno la giurisdizione per le controversie loro già deferite, a condizione che vengano decise non oltre 180 giorni dallo spirare del triennio.

La nomina degli arbitri, che per qualunque causa mancassero per completare il Collegio arbitrale, spetterà alle stesse parti o alla Corte di Cassazione, a sezioni riunite, a seconda dei casi.

Il Collegio arbitrale avrà sede in Roma.

Le controversie saranno portate alla cognizione degli arbitri con domanda di una delle parti da notificarsi contemporaneamente all'altra.

Allo stesso Collegio degli arbitri si ricorrerà in tutti i casi previsti dall'articolo 473 del Codice di procedura civile.

In tutto quanto non sia derogato col presente articolo, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile sul compromesso.

E che nell'allegato A alla dizione:

Linea Cuneo-Nizza,

Sia sostituita la seguente:

Linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

C. - Agli articoli 2, 7, 10, 25, 55, 58, 63, 68, 69, 92, 95, 98, 109, 146 dell'allegato D siano sostituiti i seguenti:

Art. 2. Obblighi dell'Amministrazione. - L'Amministrazione è obbligata ad eseguire sulle proprie linee, ed in base alle tariffe e condizioni in vigore, i trasporti di persone e di cose che le vengono richiesti, semprechè: vi possa provvedere cei mezzi corrispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili; non ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore.

L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dall'inadempimento di questi suoi obblighi.

Art. 7. Orari di servizio - Avvisi - L'orario per la distribuzione dei biglietti, per la spedizione e riconsegna dei bagagli e dei cani è regolato su quello dei convogli. L'orario per il ricevimento e per la riconsegna delle spedizioni a grande o a piccola velocità è regolato per ciascuna stazione secondo la sua importanza, la quale sarà determinata con l'approvazione del Governo.

Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, giusta il decreto Reale n. 5342 del 17 ottobre 1869 e la legge n. 1968 (Serie 2ª) del 28 giugno 1874, gli uffici delle merci a piccola velocità si chiudono a mezzogiorno.

L'Amministrazione è in obbligo di pubblicare e tenere esposti nelle stazioni gli orarii, le tariffe, i manifesti e i regolamenti che interessano il pubblico.

Art. 10. Sopratasse in caso di abusi - Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Amministrazione di quanto le è dovuto; ogni tentativo di viaggiare senza pagamento di tutto o di parte del prezzo di trasporto; ogni falsa dichiarazione di qualità, quantità o peso delle merci o del bestiame, ovvero del valore quanto al numerario, ai titoli pubblici ed oggetti preziosi; ogni fatto tendente ad ottenere una indebita applicazione di tariffa speciale o ridotta; ogni non dichiarata agglomerazione in uno stesso collo od in una sola spedizione di cose appartenenti a classi diverse; ogni riunione in una stessa spedizione di cose dirette a persone diverse, dà facoltà all'Amministrazione di esigere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole o al complemento del medesimo, il triplo della somma che si fosse tentato di non pagare, a meno che si tratti di casi pei quali siano stabilite maggiori o minori sopratasse, e ciò senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.

Art. 25. Biglietti di andata-ritorno - Fra stazioni da determinarsi di volta in volta, l'Amministrazione dovrà instituire, almeno nel raggio di centocinquanta chilometri, biglietti valevoli per corse di andata-ritorno.

La riduzione per i biglietti di andata-ritorno sarà dal 20 fino al 35 per cento sui prezzi fissati dall'art. 13, a seconda delle distanze e della maggiore o minore validità.

Qualora tali biglietti valessero promiscuamente per convogli diretti ed omnibus, il loro prezzo sarà stabilito sopra quello medio di dette categorie di convogli.

Quando per istraordinaria affluenza, occasionata da feste, fiere, mercati, ecc., non vi siano posti disponibili della classe del biglietto e non vi sia modo o tempo di aggiungere vetture, i viaggiatori con biglietto di andata-ritorno devono prender posto in classe inferiore senza diritto a rimborso alcuno.

È proibita la cessione in qualsiasi modo del biglietto che serve pel ritorno; il trasferimento del medesimo ne produce la nullità e dà luogo all'applicazione delle pene stabilite dalle disposizioni vigenti a tale riguardo.

L'Amministrazione notificherà le norme riguardanti la distribuzione, la durata della validità di tali biglietti e tutte le altre condizioni e discipline alle quali ne sarà vincolato l'uso; il semplice acquisto di tali biglietti importa la piena accettazione delle condizioni e discipline relative.

I biglietti di andata-ritorno fra determinate località sono revocabili, coll'autorizzazione del Governo, quando si verifichi diminuzione di prodotto netto.

Art. 55. Basi delle tariffe generali. - Le basi delle tariffe generali pel trasporto a grande velocità delle merci, bozzoli, numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, e le condizioni relative sono le seguenti:

Messaggerie e merci, oggetti d'arte(*) e di collezione, merletti e pizzi.


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Lire 0,40 per tonnellata e per chilometro.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0,60.

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Condizioni. - a) I pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti di tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente; ogni pacco deve essere inoltre collocato fra due assicelle della stessa sua dimensione, legate con una corda più grossa, le cui estremità debbono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle. Per le casse è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse e alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca;

b) Per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni di trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti;

c) Gli oggetti d'arte debbono essere collocati in casse o gabbie, in modo da impedire ogni scuotimento interno. Per le spedizioni all'estero sono da osservarsi inoltre le disposizioni speciali del Governo;

d) I merletti ed i pizzi si ammettono al trasporto soltanto in casse od involti in tela greggia o cerata; ogni collo deve essere ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle connessioni alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro;

e) La corda o lo spago che serve ad avvolgere le balle, i pacchi o le casse deve essere di un solo pezzo, ossia senza aggiuntature e di grossezza proporzionata al peso dei colli.

Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete.

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(*) Si considerano oggetti d'arte le pitture, le sculture in generale, i mosaici, le statue, i bronzi artistici e simili. - Pei mosaici montati in oro ed in argento si applica la tariffa del numerario e degli oggetti preziosi.

Bozzoli


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Lire 0,50 per tonnellata e per chilometro, col diritto fisso per
carico, scarico e spesa di stazione di lire 2 per tonnellata.


Se il trasporto deve percorrere linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso, si applica quello supplementare di lire 0,30 per tonnellata e per ciascuna Amministrazione intermedia.

Il prezzo minimo di ogni spedizione è di lire 0,60.

Avvertenza. - Ai bozzoli lavati e spogli della seta, ai bozzoli doppi o doppioni di scarto e a quelli sfarfallati in balle compresse in ragione di 150 chilogrammi per metro cubo, si applica la tariffa generale stabilita per le messaggerie e per le merci.

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Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.


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Lire 0,0015 per chilometro e per 500 lire indivisibili.

Il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0,60.

Se il peso del numerario, carte-valori ed oggetti preziosi eccede tre chilogrammi per ogni cinquecento lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti, è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

Avvertenze. - a) Sono soggetti a questa tariffa l'oro, l'argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati - il placcato d'oro e d'argento - il platino, i gioielli, le perle e le pietre preziose - i coralli lavorati - la lava, i mosaici e gli orologi da tasca montati in oro od argento - i biglietti di banca, i titoli pubblici, la carta bollata, le cartoline postali, le marche da bollo, i francobolli ed altre simili carte-valori.

b) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

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Condizioni. - a) Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili;

b) I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire né sdruciti, né rattoppati. La bocca dei sacchi o delle tasche sarà chiusa col mezzo di corda o cordicella di un solo pezzo senza aggiuntature, il nodo addoppiato, della quale sia coperto da un suggello a ceralacca e le estremità siano sovrapposte e fissate ad un cartellino con altro suggello uguale. Le due estremità della corda o cordicella possono anche essere riunite presso il nodo col mezzo di piombi;

c) Le scatole, casse o barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura, ancorché riparata;

d) Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda in un solo pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro o con piombi in numero sufficiente da garantirne la inviolabilità;

e) Ai barili dovrà essere applicata una cordicella in croce, assicurata alle due estremità col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi;

f) I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un solo pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta tela, od involti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il rimuoverli senza lasciare traccie visibili;

g) Gli indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'involucro stesso del piego o del collo, ovvero sulla parete della cassa; possono esservi anche attaccati con cordicella.
Sull'indirizzo dovrà indicarsi il peso ed il valore del collo;

h) L'impronta dei suggelli o dei piombi dev'esser chiara ed intelligibile, e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle monete;

i) Sulle note di spedizione, da presentarsi a forma dell'articolo 92, come pure sul bollettino di consegna e sul tagliando che serve di ricevuta, deve essere ripetuto lo stesso suggello od unito il piombo apposto alla spedizione;

l) Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono pure essere ripetute in iscritto sulla nota di spedizione e sui relativi tagliandi nella colonna marca e numeri. Se l'impronta dei suggelli non consistesse in parole od iniziali, si accennerà, con annotazione nella colonna suddetta, la figura rappresentata dal suggello.

Le preindicate condizioni e cautele potranno essere modificate quando ciò fosse riconosciuto necessario, ovvero fosse richiesto dalle Amministrazioni corrispondenti.

Art. 58. Termini per la resa a destinazione. - I termini di resa pei trasporti a grande velocità sono fissati come segue:

a) Pei trasporti di cui ai paragrafo a) del precedente articolo, dall'orario dei convogli coi quali debbono aver corso; però se la spedizione deve percorrere diverse linee della stessa Amministrazione, per le quali occorra trasbordo di merci o ricomposizione di convogli, ovvero passare o transitare su linee di un'altra, la prosecuzione col convoglio coincidente non sarà obbligatoria, ed i termini di resa non saranno calcolati consecutivamente, se non quando fra il convoglio che porta la spedizione e quello coincidente esista un intervallo di almeno un'ora nel primo caso e di due nel secondo; non esistendo tale intervallo, i termini di resa da ogni punto di diramazione o di transito sono calcolati come consecutivi soltanto dal convoglio successivo;

b) Pei trasporti di cui al paragrafo b) del precedente articolo, i termini di resa sono invece stabiliti, in 24 ore per ogni percorso indivisibile di 250 chilometri, decorrende dallo spirare delle diciotto ore dalla consegna.

I termini di resa sono sospesi durante il tempo in cui le merci rimangono ferme per l'adempimento delle formalità doganali o per altre cause indipendenti dal fatto dell'Amministrazione.

Quando i trasporti debbono essere consegnati a domicilio, ai termini di resa si aggiunge il tempo occorrente per tale consegna.

A quanto è stabilito nel presente articolo, fanno eccezioni le voci bozzoli vivi e foglia di gelso, per le quali rimarranno inalterate e saranno estese all'intiera rete le disposizioni di servizio attualmente in uso sulle ferrovie della Alta Italia.

Art. 63. Basi delle tariffe generali. - Le basi delle tariffe generali pel trasporto delle merci a piccola velocità sono le seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico

Bozzoli morti.


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Lire 0,30 per tonnellata e per chilometro.

Diritto fisso, compreso il carico, lo scarico e la spesa di stazione: lire 2 per tonnellata. Qualora il trasporto dovesse percorrere le linee di tre o più Amministrazioni, oltre al diritto fisso si pagherà quello supplementare di lire 0,30 per tonnellata per ciascuna Amministrazione intermedia.

Il prezzo minimo por ogni spedizione è di lire 0,45.

Avvertenza. - I bozzoli lavati e spogli della seta, quelli sfarfallati e gli altri doppi o doppioni di scarto, cioè macchiati, rugginosi, tarlati od imperfetti nella loro conformazione si tassano secondo la classe di tariffa indicata nella nomenclatura delle merci, salve le opportune cautele per evitare le frodi.

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Art. 68. Recipienti vuoti di ritorno - Ai recipienti vuoti spediti a piccola velocità, che nei quattro mesi precedenti abbiano servito per trasporti sulla ferrovia a grande od a piccola velocità, si applica, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dall'Amministrazione, il prezzo delle merci di sesta classe pei sacchi vuoti e quello delle merci di quarta classe, piccola velocità, per gli altri recipienti, senza tener conto delle disposizioni degli articoli 67 e 97, semprechè nel ritorno sia tenuta la stessa via dell'andata e la spedizione sia diretta all'originario mittente dei recipienti pieni.

I recipienti che possono fruire del prezzo di quarta classe sono: i barili, le bigoncie, i bigoncioli, le botti, le casse, i cassoni da seta, i caratelli, i mastelli, le navasse, i tini, le tinozze, le zangole, i canestri, le ceste, le corbe, i corbelli, le gabbie, i panieri, i cestoni ed altri recipienti di vimini, le sporte e gli sportoni, gli stagnoni, le damigiane, i bottiglioni ed i fiaschi di vetro impagliati, questi ultimi condizionati in cesti, in gabbie, in casse od anche alla rinfusa se a vagone completo.

I carri privati carichi di botti, barili, o fiaschi vuoti da vino, gli uni e gli altri di ritorno nel periodo di quattro mesi, fruiscono del prezzo di quarta classe e sono tassati cumulativamente coi recipienti caricati su di essi.

I recipienti vuoti spediti a piccola velocità nei luoghi di produzione pel carico di acquavite, alcool, olio, vino, mosto, uva fresca ed aceto, i cestoni pei bozzoli, le damigiane per l'acido solforico, i fiaschi per il vino e per le acque minerali sono tassati in base alle tariffe rispettive; quando poi entro un mese sieno ritornati pieni delle merci soprannominate alla stazione dalla quale originariamente partirono, si accorda, ma in via di rimborso, la tassa di favore stabilita pei recipienti vuoti di ritorno.

Il rimborso sarà fatto deducendone l'ammontare dal costo della spedizione in cui i recipienti ritornano pieni.

Art. 69. Carico e scarico - Le operazioni di carico e scarico delle merci, a qualunque classe appartengano, sono di regola eseguite a cura dell'Amministrazione.

Il carico consiste nel prendere le merci dal luogo dove il mittente deve averle depositate in seguito alle indicazioni del Capostazione e nel riporle entro i vagoni. Lo scarico consiste nel levare le merci dai vagoni e nel portarle nei locali o nei luoghi dove se ne effettua la consegna ai destinatari.

Qualora l'Amministrazione, per agevolare il carico o lo scarico, creda di prescrivere che i carri o birocci privati coi quali si trasportano o si esportano le merci dalla stazione sieno condotti fino al punto di contatto dei vagoni, le dette operazioni hanno luogo dai carri e birocci ai vagoni

o viceversa. Le operazioni relative alla stivatura ed alla miglior disposizione delle merci sui carri o sui birocci privati incombono sempre al destinatario.

È riservato all'Amministrazione il determinare in quanto e dove il carico e lo scarico potranno o dovranno effettuarsi a cura e spese dei mittenti e destinatari; in tali casi, come in quelli previsti dall'avvertenza c) dell'articolo 63, il diritto fisso stabilito dalla tariffa si considererà ridotto di centesimi cinquanta per tonnellata e per ogni operazione di carico o di scarico.

L'obbligo dell'Amministrazione è soddisfatto allorché i vagoni sono collocati in luogo in cui si possa accedere, ed il carico o lo scarico si possa compiere.

Il carico e lo scarico delle merci a cura e spese dei mittenti e destinatari sono regolati dalle seguenti norme:

a) In partenza: i vagoni devono essere completamente caricati nelle ventiquattr'ore dalla loro consegna;

b) In arrivo: i vagoni devono essere completamente scaricati nel termine fissato pel ritiro delle merci; (117);

c) Quando il mittente o il destinatario non provveda in tempo utile al completo carico o scarico delle merci, l'Amministrazione ha diritto di liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti, mettendo a carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0 50 per ogni tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo inoltre i diritti di deposito (117);

d) Tanto il mittente quanto il destinatario debbono sottoporsi a tutte quelle norme e cautele che saranno stabilite dal Capostazione nell'interesse del servizio e della conservazione del materiale.

L'effettuazione del carico o scarico a cura dei mittenti destinatari deve risultare dalla lettera di porto.

Art. 92. Richiesta di spedizione - Per ottenere il trasporto di merci e di altre cose (esclusi i bagagli ed i cani accompagnati dal viaggiatore) (46) è necessaria una richiesta in iscritto, ossia una nota di spedizione (*) per la grande velocità, ed una lettera di porto (*) per la piccola velocità, perfettamente conforme ai modelli approvati dall'Amministrazione (**).

La richiesta di spedizione deve essere presentata in semplice esemplare, allorché si tratta di trasporti sopra una sola rete e in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto, se questo ha luogo in servizio cumulativo.

Per le spedizioni di numerario e d'altri oggetti menzionati nella relativa tariffa generale devesi rimettere un esemplare in più, per essere trattenuto dalla stazione di partenza.

La richiesta di spedizione deve portare le seguenti indicazioni:

a) Il nome della stazione di partenza e di arrivo;

Quando il luogo di destinazione non fosse in corrispondenza colla stazione speditrice, ovvero si trovasse oltre le ferrovie, il mittente deve designare il mezzo od il modo col quale intende di eseguire o disporre l'inoltro della spedizione (125). Altrettanto deve fare quando le merci fossero dirette ad una stazione o fermata non ammessa al servizio merci, ovvero quando la spedizione eseguita a piccola velocità si dovesse inoltrare d'ufficio a stazione abilitata soltanto a trasporti a grande velocità.

b) Il nome, cognome ed indirizzo dello speditore e del destinatario;

c) La descrizione della spedizione, cioè:

Se trattasi di merci, la qualità dell'imballaggio, il genere o la natura ed il relativo peso (113); il numero dei colli, le marche ed il numero da cui sono controdistinti e, quando ne sia il caso, le dimensioni ed il volume dei medesimi.

Se trattasi di numerario e d'altri oggetti contemplati nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi, la dichiarazione in tutte lettere del relativo valore, oltre alle altre indicazioni richieste per le merci.

Se trattasi di veicoli, il numero e la qualità secondo la nomenclatura esposta all'articolo 72.

Se trattasi di feretri, le indicazioni contenute nella tabella esposta all'articolo 78.

Se trattasi di bestiame, il numero dei capi, la specie e la classe cui appartengono secondo la nomenclatura stabilita (79).

d) Se il trasporto debba aver luogo in porto affrancato od assegnato, salvo le eccezioni stabilite (5);

e) La menzione: In stazione, quando non vuolsi che la merce sia trasportata a domicilio nelle località dove esiste un tal servizio (120);

f) La domanda delle tariffe speciali (108);

g) La dichiarazione del valore, pel caso di assicurazione (104);

h) La indicazione specifica dei documenti doganali, di polizia o di altro genere che dovessero scortare le spedizioni (8);

i) Le spese anticipate, distinte come all'articolo 121, e gli assegni a carico della spedizione (122);

l) Il luogo di spedizione, il giorno della consegna e la firma dello speditore o di chi per esso.

Per le merci infiammabili od esplodenti deve essere pure dichiarato se trovansi internamente condizionate a senso delle prescrizioni vigenti (102).

Tutte queste indicazioni devono essere ripetute sul tagliando della richiesta di spedizione intitolato: Bollettino di consegna.

È in facoltà dello speditore d'indicare la via che intende di far seguire alla spedizione; in difetto di tale indicazione l'Amministrazione deve scegliere quella che in ragione del prezzo risulta più vantaggiosa allo speditore.

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(*) Le locuzioni nota di spedizione e lettera di porto sostituiscono quella di lettera di vettura usata nel Codice di commercio.

(**) Questi modelli variano di colore secondo l'Amministrazione cui appartiene la stazione speditrice.

Art. 95. Accettazione delle merci. - Le merci che, secondo gli usi commerciali, soglionsi trasportare in recipienti od in altro modo imballate e quelle altre per le quali l'imballaggio fosse tassativamente prescritto dall'Amministrazione, debbono essere condizionate in modo da permetterne il carico, il trasporto e lo scarico senza pericolo di danni e di avarie.

L'Amministrazione ha diritto di rifiutare il trasporto delle merci non convenientemente imballate, come pure di quelle presentate senza imballaggio, allorché gli agenti della stazione giudicassero che debbano averlo, e così le merci che presentassero traccie di deterioramento o di avarie, salvo che lo speditore esoneri l'Amministrazione da responsabilità rilasciando all'uopo la dichiarazione di garanzia, in conformità del modello esistente sulla richiesta di spedizione.

I liquidi che spandono dai recipienti e le merci che per qualsiasi altro motivo possono arrecar danno alle altre, non si accettano nemmeno con la dichiarazione di garanzia.

Le merci che si consegnano alla rinfusa, come argilla, asfalto, calce, carboni, concimi, avanzi, corna ed unghie, ghiaia, gusci di noci, letame, sabbia, terra e simili che possono mescolarsi con altre, si accettano soltanto a vagone completo. Le spedizioni ed i complementi di partite delle merci di cui sopra non occupanti un vagone devono essere consegnate in sacchi, cesti, barili od altri recipienti; diversamente si tassano a forma dell'articolo 67.

Per le merci pericolose sono da osservarsi le speciali condizioni prescritte (102).

Di regola i colli di merci da trasportarsi, tanto a grande quanto a piccola velocità, ad esclusione delle partite a vagone completo, debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e della stazione a cui sono diretti, oltre le marche ed i numeri riportati sulla richiesta di spedizione.

Le spedizioni si effettuano nell'ordine della loro accettazione al trasporto, a meno che per la natura di esse, per la loro destinazione o per altri motivi non sia necessario seguire un ordine diverso o non siavi impedimento per caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 98. Merci richiedenti cure particolari nel trasporto - Per le merci richiedenti cure particolari nel trasporto, come, per esempio, quelle infiammabili od esplodenti, acidi minerali, liquidi in recipienti di vetro non incassati, ecc., l'Amministrazione, col consenso del Governo, potrà aumentare le tasse del 50%, salvo che sia stato provveduto nelle singole tariffe.

L'Amministrazione indicherà al pubblico, mediante avvisi, le merci cui è applicabile siffatta disposizione.

Art. 109. Modificazioni al contratto di trasporto - I cambiamenti di destinazione, di destinatario, di velocità o di quant'altro riflette una spedizione consegnata pel trasporto sono regolati dalle seguenti norme:

a) Il diritto di disporre delle cose consegnate pel trasporto appartiene al solo speditore o giratario, escluso chiunque altro;

b) Il mittente od il giratario non può dare le disposizioni di che sopra, senza presentare la ricevuta rilasciatagli, quando trattasi:

1. Del ritorno della spedizione;

2. Del cambiamento di destinazione o di destinatario;

3. Della sospensione di consegna al destinatario per oltre dieci giorni dall'arrivo della spedizione.

In tutti questi casi si farà annotazione sulla ricevuta dell'ordinata modificazione.

Pel ritiro della spedizione in partenza si applica il disposto dell'articolo 96.

c) In difetto della presentazione della ricevuta per asseritone smarrimento o distruzione, lo speditore, od il giratario, non è ammesso a dare le disposizioni specificate alla precedente lettera b) se non verso idonea cauzione per tutto il termine della prescrizione (146);

d) Il cambio di velocità può farsi soltanto nel caso in cui un trasporto a piccola si voglia far eseguire a grande velocità;

e) Le domande di modificazioni al contratto devono essere fatte in iscritto dallo speditore alla stazione di partenza e sul modello stabilito; lo speditore assume la responsabilità di tutte le conseguenze dei cambiamenti;

f) L'Amministrazione darà corso ai cambiamenti e modificazioni in quanto la loro comunicazione si possa fare in tempo utile e ne sia conciliabile l'esecuzione colla regolarità del servizio ordinario;

g) gli ordini di che si tratta non hanno alcun valore se non sono dati per mezzo della stazione di partenza;

h) per ogni ordine il mittente o il giratario deve pagare la tassa di lira una, più l'eventuale maggior prezzo di trasporto e le altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione dell'ordine;

i) il diritto del mittente, ancorché detentore della ricevuta di spedizione, cessa per passare al destinatario, dal momento in cui questi svincolando la spedizione, abbia ritirato il bollettino di consegna (110).

Art. 146. Termine e decorrenza della prescrizione - Le azioni contro l'Amministrazione derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono col decorso:

a) di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa;

b) di un anno, se la spedizione fu fatta in altro luogo.

Il termine per la prescrizione in caso di perdita totale decorre dal giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giungere alla loro destinazione; in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno della riconsegna.

Interromperà il corso della prescrizione la prima domanda che l'interessato presenti in via amministrativa, in doppio originale al Capo stazione del luogo di partenza o d'arrivo della merce. Il Capo stazione apporrà il visto ad uno dei due originali, che verrà restituito all'interessato, in prova della esibizione della domanda.

Si prescrivono del pari entro il termine di un anno decorribile dal giorno dell'effettiva consegna, le azioni del vettore contro lo speditore.

D - Nel Capo: Nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità nelle voci seguenti:

Bozzoli sfarfallati e bozzoli doppi o doppioni di scarto in balle;

Bozzoli lavati o spogli della seta (gallettame e bozzolame) in balle;

Gallettamini ossia ultimi residui dei bozzoli spogliati in balle;

Lana lavata in balle;

Lana meccanica, ricavata dagli stracci, in balle;

Lana sucida in balle;

la doppia w, sia sostituita dalla v semplice; e che la voce:
Stracci di ogni specie in balle, dalla 5ª classe sia passata alla 6ª, serie D.

Alla nota apposta alla voce Seta greggia e manifatturata categoria 7, sia sostituita la seguente;

I pacchi contenenti seterie debbono essere ricoperti in tela cerata, legati con una cordicella e suggellati convenientemente; ogni pacco deve inoltre essere collocato fra due assicelle della stessa dimensione del pacco e legate con una corda più grossa, le cui estremità debbono essere fermate con suggello all'esterno di una delle assicelle.

Per le spedizioni in casse, è obbligatoria l'ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse a alla distanza di 10 centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca. L'impronta dei suggelli deve essere riportata sulla richiesta di spedizione.

Per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nelle tariffe e condizioni pel trasporto delle merci infiammabili ed esplodenti - 1ª categoria.

E - All'art. 4 delle Condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali dell'allegato E, sia sostituito il seguente:

Art. 4. Dopo il ricevimento senza riserva da parte del destinatario non sono ammessi reclami per avarie o perdite parziali delle cose trasportate.

F - All'avvertenza c della TARIFFA SPECIALE n. 4, Grande velocità, sia sostituita la seguente:

Ai bozzoli sfarfallati, ai bozzoli doppi o doppioni di scarto nonché ai bozzoli lavati e spogli della seta, in balle compresse in ragione di 150 chilogrammi por metro cubo, si applica la tariffa speciale n. 2 G. V.

G. - Al n. 3 delle Concessioni speciali dell'appendice n. 1, allegato E, sia sostituito il seguente:

3. Trasporti degli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Gli impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai quali è concesso di poter viaggiare sulle strade ferrate colla riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa, sono quelli dei Ministeri, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, della Corte di cassazione, della Procura generale erariale, dello Archivio di Stato e quelli delle due Camere legislative residenti in Roma.

La riduzione è pure estesa alle persone di famiglia conviventi ed a carico dell'impiegato; alle persone di servizio ed alle nutrici con bambini lattanti semprechè viaggino collo stesso convoglio in cui viaggia l'impiegato o la sua famiglia.

Al n. 11 sia sostituito il seguente:

Trasporti dei veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele, non che delle rappresentanze elette rispettivamente dalle singole Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi.

Riduzione del 75 per cento sul prezzo dei biglietti di prima, seconda e terza classe, tanto pel viaggio di andata a Roma o ai porti d'imbarco, quanto pel viaggio di ritorno.

E al n. 15 sia sostituito il seguente:

Trasporti di operai, di braccianti d'ambo i sessi in comitive di almeno dieci persone.

Alle comitive di operai e di braccianti di ambo i sessi che si recano a lavorare in una stessa località e ne ritornano, partendo da una stessa stazione e diretti ad una medesima destinazione in numero di dieci persone almeno, è accordato il trasporto alla metà del prezzo di terza classe in treno omnibus.

2. Il contratto 23 aprile 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, e la Società italiana per le strade ferrate meridionali, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Adriatica, colle relative modificazioni in data 31 ottobre 1884 (allegato II), ed a condizione che:

H. - All'art. 19 del contratto sia sostituito il seguente:

Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti dei viaggiatori e delle merci a grande e a piccola velocità sono contenute negli allegati D ed E.

Le tariffe dell'allegato D non potranno essere aumentate se non per legge, e quelle dell'allegato E e non per decreto Reale.

Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite negli allegati D ed E, quanto delle condizioni generali dei trasporti dovrà essere autorizzata dal Governo se notificata in tempo debito al pubblico.

Sulla base delle tariffe di cui agli allegati D ed E sarà obbligo del concessionario, a misura che se ne presenti la opportunità, di sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali e locali che meglio valgano a sviluppare il traffico tanto interno quanto internazionale. La Società resta frattanto autorizzata a mantenere i vigenti supplementi di prezzo sui tratti acclivi.

Fino a che le nuove tariffe locali non saranno introdotte, continueranno ad essere applicate quelle presentemente in vigore sulle singole reti.

Sulle basi poi delle tariffe generali e speciali comuni, il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla Società di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi, tanto colle Amministrazioni ferroviarie italiane e straniere, quanto con Società di navigazione.

Il Governo potrà ordinare alla Società ribassi di tariffa nei casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato.

Qualora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato.

Nel caso opposto di diminuzione o soppressione delle vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo Stato verrà dalla Società compensato del vantaggio che a questa fosse effettivamente derivato.

L. - All'allegato A dello stesso Contratto siano fatte le modificazioni ed aggiunte seguenti:

Alla nota apposta alla linea:

«Piacenza-Bologna,»

Sia sostituita la seguente:

«Costruita la Parma-Spezia, il tratto Piacenza-Parma sarà comune colla rete Mediterranea.»

Alla dizione:

«Portogruaro-Casarsa-Gemona e Treviso-Motta,»

Sia sostituita la seguente:

«Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona e Treviso-Motta.»

Alla dizione:

«Pescara-Aquila-Terni,»

Sia sostituita la seguente:

«Pescara-Castellammare Adriatico-Aquila-Terni.»

Nelle linee di 3ª categoria alla dizione:

«Candela-Fiumara d'Atella, Fiumara d'Atella alla Eboli-Potenza,»
Sia sostituita la seguente:

«Candela-Ponte Santa Venere-Melfi-Rionero, Potenza.»

Nelle linee di 4ª categoria si aggiunga la linea:

«Barletta-Spinazzola.»

M. - Agli articoli 21, 39, 44, 83, 84, 85, 103, 106 del capitolato siano sostituiti i corrispondenti articoli modificati del capitolato per la rete Mediterranea:

E negli allegati D, E ed appendice n. 1 dell'allegato E siano introdotte tutte le modificazioni citate nel precedente paragrafo 1, relative ai medesimi allegati della rete Mediterranea.

«3° Il contratto 12 giugno 1884 stipulato fra i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'interesse dello Stato, ed i signori Francesco Lanza Spinelli, principe di Scalea, conte Alberto Miglioretti, Nunzio Consoli-Marano della ditta Pietro Marano e qual procuratore della Banca di depositi e sconti di Catania, Matteo Maurogordato rappresentante la ditta Rodocanacchi, figli e C., comm. Domenico Gallotti e l'ingegnere cav.
Giovanni Marsaglia, per la concessione dell'esercizio delle strade ferrate costituenti la rete Sicula, colle relative modificazioni in data del 31 ottobre 1884 (allegato III); ed a condizione che:

N. - Agli articoli 3 e 15 del contratto siano sostituiti i seguenti:

«Art. 3. La Società prenderà il nome di Società Italiana per le strade ferrate della Sicilia e stabilirà la sede dell'Amministrazione centrale nella città che verrà designata nello statuto sociale.

Qualora la sede dell'Amministrazione centrale non fosse nella capitale del Regno, la Società avrà obbligo di istituirvi, per tutti i suoi rapporti col Governo, un ufficio permanente di rappresentanza.

Qualora però la sede della sua Amministrazione centrale non fosse in Palermo, la Società dovrà istituire in questa città la Direzione generale dell'esercizio, e conservare inoltre la Direzione di esercizio esistente in Messina.

Essa sarà rappresentata per tutti i suoi rapporti legali dal direttore generale, la cui nomina dovrà essere approvata dal Governo con decreto Reale.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, si provvederà alla rappresentanza della Società, a forma di quanto sarà disposto nello statuto sociale.

Art. 15. Le tariffe e le condizioni generali dei trasporti, dei viaggiatori e delle merci a grande e a piccola velocità sono contenute negli allegati D ed E.

Le tariffe dell'allegato D non potranno essere aumentate se non per legge e quelle dell'allegato E se non per decreto Reale.

Ogni variazione tanto delle tariffe al di sotto di quelle stabilite negli allegati D ed E, quanto delle condizioni generali dei trasporti, dovrà essere autorizzata dal Governo e notificata in tempo debito al pubblico.

Sulla base delle tariffe, di citi agli allegati D ed E sarà obbligo del concessionario, a misura che se ne presenta l'opportunità, di sottoporre all'approvazione del Governo quelle altre tariffe speciali e locali che meglio valgano a sviluppare il traffico.

Fino a che le nuove tariffe locali non saranno introdotte, continueranno ad essere applicate quelle presentemente in vigore sulle singole reti.

Sulle basi poi delle tariffe di cui ai suddetti allegati, il Governo avrà sempre facoltà di ordinare alla Società di introdurre miglioramenti nei servizi cumulativi esistenti o di istituirne dei nuovi, tanto con Amministrazioni ferroviarie, quanto con Società di navigazione, specialmente per quanto riguarda il servizio cumulativo tra la rete sicula e le reti continentali attraverso lo stretto di Messina.

Il Governo potrà ordinare alla Società ribassi di tariffa nei casi ed alle condizioni stabilite nel capitolato.

Qualora lo Stato aumentasse le vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, o ne aggiungesse di nuove, in modo da oltrepassare la gravezza di quelle vigenti, la Società verrà compensata del danno che gliene fosse effettivamente derivato.

Nel caso opposto di diminuzione o soppressione delle vigenti imposte speciali sui trasporti per ferrovia, lo Stato verrà dalla Società compensato del vantaggio che a questa fosse effettivamente derivato.

O. - Nell'allegato A alla linea:

«Castelvetrano-Porto Empedocle.»

Sia sostituita la seguente:

«Castelvetrano-Porto Empedocle coi suoi prolungamenti per Canicatti e per Licata.»

P. - All'articolo 40 del capitolato sia sostituito il seguente:

È in facoltà del Governo di modificare al disotto dei limiti massimi stabiliti le tariffe dei trasporti, tanto per il servizio interno e cumulativo, quanto per agevolare l'esportazione dei prodotti nazionali ed i trasporti internazionali.

Qualora il Governo, valendosi di questa facoltà, ordini l'applicazione di tariffe di trasporto inferiori alle tariffe contrattuali e concordate, il concessionario sarà obbligato ad attuarle nel termine che gli sarà prefisso. La sistemazione dei conti fra il Governo ed il concessionario sarà regolata nel modo seguente:

Si terrà conto separato dei prodotti ottenuti colle nuove tariffe ribassate e di quelli che per gli stessi trasporti si sarebbero ricavati conservando le tariffe che erano in vigore; la differenza o il maggior prodotto che si sarebbe ottenuto applicando le tariffe anzidette, sarà dal Governo accreditata al concessionario; e, per gli effetti della compartecipazione di cui agli articoli 19 del contratto e 69 del capitolato, sarà computata in aggiunta ai prodotti lordi ottenuti nell'anno.

Ove con questi prodotti, aumentati delle somme accreditate dal Governo al concessionario a senso del Capoverso precedente, siasi ottenuto un prodotto superiore all'accumulazione del prodotto del primo anno di esercizio coi suoi incrementi naturali valutati in ragione del 2 e mezzo per cento all'anno, si determinerà, d'accordo fra il Governo ed il concessionario, o per mezzo del Collegio arbitrale di cui all'art. 100, qual parte dell'eccedenza siasi conseguita per effetto dei ribassi di tariffa ordinati dal Governo, e quale proporzionata diminuzione debba farsi per tale eccedenza alle percentuali dovute al concessionario.

Qualunque variazione di tariffa che venga concordata fra il Governo ed il concessionario, non darà luogo a compensi a favore di quest'ultimo.

Se poi, attuate le tariffe come sopra concordate, il Governo, prevalendosi delle facoltà di cui nel primo comma, ordinasse l'applicazione di ulteriori ribassi di tariffa, il confronto per determinare il compenso dovuto al concessionario si farà in base alla tariffa concordata.

Agli articoli 17, 35, 78, 79, 80, 98, 100 del capitolato siano sostituiti i corrispondenti articoli modificati del capitolato per la rete Mediterranea. E negli allegati D, E ed appendice n. 1 siano introdotte tutte le modificazioni citate nel precedente paragrafo, relative ai medesimi allegati della rete Mediterranea.

Q. - Nell'allegato E bis e appendici stano introdotte le seguenti modificazioni:

1ª - Gli articoli modificati 2, 7, 10, 25, 55, 58, 63, 68, 69, 92, 95, 98, 109 e 146 dell'allegato D, e l'articolo 4 delle condizioni generali per l'applicazione delle tariffe speciali dell'allegato E siano sostituiti agli articoli corrispondenti delle tariffe e condizioni per il servizio interno della Sicilia, contenute nello stesso allegato E bis e annesse appendici.

2ª - All'articolo 68 di questo allegato sia fatta l'aggiunta seguente:

Le disposizioni del presente articolo sono applicate alle casse scomposte e legate a fascio per uso di agrumi e alle botti per l'agro concentrato.

3ª Nella nomenclatura e classificazione delle merci.

Alla voce carrubbe aggiungere nelle colonne delle tariffe speciali peso minimo 5, classe 6, serie B».

Alla voce sommacco il peso minimo sia ridotto a 4 tonnellate.