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REGIO DECRETO 22 febbraio 1885, n. 2922

Che approva l'annessovi testo unico delle leggi sul Credito fondiario. (085U2922)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/03/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-3-1885 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà conferita al Governo dall'articolo 16 della legge 21 dicembre 1884, n. 2834 (Serie 3ª), di pubblicare per Nostro decreto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti il credito fondiario;
Viste le leggi 14 giugno 1866, n. 2983, 15 giugno 1873, n. 1419 (Serie 2ª) e 21 dicembre 1884, n. 2834 (Serie 3ª);
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, interim pel Tesoro,
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico delle leggi sul Credito fondiario è approvato il seguente: Legge sul Credito fondiario.

Art. 1



Il Credito fondiario nel Regno è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera pia di San Paolo di Torino, dalle Casse di risparmio di Milano, di Bologna e di Cagliari, e dal Banco di Santo Spirito di Roma.

Ognuno di detti Istituti può fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.

Il Governo del Re può concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del Credito fondiario a Società od Istituti i quali abbiano un capitale versato di 10 milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di dieci volte il loro capitale versato, purché dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

Questi crediti ipotecari, provenienti da mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettali crediti o da altrettante cartelle fondiarie al valore nominale già in circolazione, da dichiararsi fuori circolazione e da tenersi vincolate in deposito nelle proprie casse.

Analogamente all'art. 9 di questa legge, tutte le ipoteche inscritte a favore delle Società o degli Istituti sono di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle emesse. Le cartelle vincolate sono pure di preferenza destinate a garantire l'interesse e l'ammortizzazione delle cartelle in circolazione.