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LEGGE 16 luglio 1884, n. 2518

Sulla classificazione dei porti, sulle spese per i medesimi, e sulla designazione delle opere marittime. (084U2518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-1884 al: 21-12-2008
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Art. 1



I porti sono di due categorie:

Alla prima categoria appartengono i porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente a rifugio o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato.

Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servono precipuamente al commercio, ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.