REGIO DECRETO 6 dicembre 1883, n. 1837

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato descritti nella annessavi tabella. (083U1837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-3-1884
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze, incaricato interinalmente delle  funzioni  di  Ministro  del
Tesoro, 
 
  Vista la tabella di beni per  la  loro  natura  e  provenienza  non
destinati a far parte del Demanio Pubblico, composta di 184 articoli,
per  il  complessivo  valore  di  lire  20,514  58  (lire   ventimila
cinquecentequattordici e centesimi cinquantotto); 
 
  Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026,  e  l'art.  52
del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852; 
 
  Ritenuto  che  l'alienazione  di  tali  beni,  mentre  torna  utile
all'Erario,  non  pregiudica  affatto  l'interesse  pubblico,  ne'  i
diritti dei terzi; 
 
  Udito il Consiglio di Stato, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la vendita  di  beni  dello  Stato  descritti  nella
tabella annessa al presente decreto,  vidimata  d'ordine  Nostro  dal
Ministro delle Finanze, del  complessivo  valore  di  stima  di  lire
20,514  58  (lire  ventimila   cinquecentoquattordici   e   centesimi
cinquantotto). 
 
  L'alienazione si fara' con le norme stabilite  dal  R.  decreto  30
maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).