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REGIO DECRETO 6 dicembre 1883, n. 1837

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato descritti nella annessavi tabella. (083U1837)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-3-1884 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,
Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio Pubblico, composta di 184 articoli, per il complessivo valore di lire 20,514 58 (lire ventimila cinquecentequattordici e centesimi cinquantotto);
Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'art. 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Udito

il Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita di beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di stima di lire 20,514 58 (lire ventimila cinquecentoquattordici e centesimi cinquantotto).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).