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REGIO DECRETO 31 dicembre 1883, n. 1832

Che concede facoltà di derivare acque e di occupare tratti di spiaggia lacuale, descritti nell'annessovi Elenco. (083U1832)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/1884 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-3-1884 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'interim del Tesoro,
Visto l'elenco in cui trovarsi descritte n. 11 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato, e di occupare alcuni tratti di spiaggia lacuale;
Viste le inchieste amministrative compiute su ognuna di dette domande, dalle quali risulta che le chieste derivazioni ed occupazioni non recano alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Sentito

il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui, ai comuni ed al Consorzio indicati nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro, di poter derivare le acque ed occupare le aree di spiaggia lacuale ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione notati nell'elenco stesso, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1883.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Savelli.