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REGIO DECRETO 30 dicembre 1882, n. 1172

Che concede facoltà di derivare acque e di occupare tratti di spiaggia lacuale. (082U1172)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1883 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-2-1883 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'interim del Ministero del Tesoro,
Visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 13 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato alcune derivazioni d'acqua da fiumi, torrenti e canali del Demanio dello Stato, e di occupare alcuni tratti di spiaggia lacuale;
Viste le inchieste amministrative compiute su ciascuna delle dette domande, dalle quali risulta che le chieste derivazioni non recano alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e della privata proprietà quando si osservino le prescritte cautele;

Udito

il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui indicati nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato dell'interim del Ministero del Tesoro, di poter derivare le acque ed occupare le spiaggie ivi descritte ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione notate nell'elenco stesso e sotto l'esatta osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1882.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.