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REGIO DECRETO 31 dicembre 1882, n. DCCCXXIV (824)

Che modifica l'art. 17 dello statuto della Banca italiana di depositi e conti correnti. (8200824R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1883
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  17-2-1883

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione per una modificazione allo statuto, adottata in assemblea generale del 22 dicembre 1882 dagli azionisti della società per le operazioni di credito ordinario e di credito mobigliare, sedente in Roma col nome di banca Italiana di depositi e conti correnti;
Visto lo statuto di detta società e i reali decreti che la riguardono del 22 febbraio 1880, numero MMCCCCLVIII e dell'8 dicembre 1882, numero CCCLXXI;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865 numero 2727 e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Ai termini della predetta deliberazione al primo capoverso dell'art. 17 dello statuto della banca italiana di depositi e conti correnti, è sostituito il seguente:

Il consiglio si radunerà una volta ogni due mesi, o più frequentemente quante volte la presidenza lo crederà opportuno. Può essere convocato straordinariamente dal presidente o da chi ne fa le veci, o quando vi sia richiesta di due consiglieri o dal consigliere delegato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 15 gennaio 1883

Reg. 126 Atti del Governo a f. 23. Ayres.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.

Berti.