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LEGGE 25 giugno 1882, n. 869

Sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (082U0869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  5-8-1882 al: 15-12-2009
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Art. 1



Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.