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LEGGE 5 luglio 1882, n. 874

Sul riordinamento del corpo reale del genio civile. (082U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 30-7-1882
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il corpo Reale del Genio civile, con dipendenza dal  Ministero  dei
Lavori Pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni,  e  compie
le funzioni cha gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle
opere pubbliche.