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REGIO DECRETO 22 dicembre 1881, n. 581 septies (581)

Che stabilisce i nuovi ruoli organici pel personale dei convitti nazionali. (081U8507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-3-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 24 dicembre 1880, n. 5798, che consente al Governo l'autorità di attuare i ruoli organici definitivi delle Amministrazioni civili dello Stato;
Veduto il fondo inscritto nei capitoli 34 e 35 del bilancio passivo della Pubblica Istruzione per l'anno 1881;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per il personale dei Convitti nazionali, sono stabiliti i seguenti stipendi individuali:

Parte di provvedimento in formato grafico

Nelle due tabelle annesse al presente decreto, e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della Pubblica Istruzione, sarà stabilito il numero dei posti per ciascuna categoria di tali impiegati.