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REGIO DECRETO 30 dicembre 1881, n. 581 sexies (581)

Che apporta alcune modificazioni nell'ordinamento del personale degli ufficiali di pubblica sicurezza. (081U8506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1882 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1882 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 dicembre 1881, n. 544 (Serie 3ª), che riordina il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane;
Ritenuto che fra gli ufficiali appartenenti al detto corpo nella qualità di comandanti e di luogotenenti, ve ne sono che hanno prestato utili ed importanti servizi, per cui torna opportuno chiamarli a far parte del personale degli ufficiali dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, tenuto conto non solo del loro stipendio, ma eziandio delle attitudini e capacità da ciascuno di essi mostrate;
Visto il Reale decreto 12 maggio 1881, n. 226 (Serie 3ª);
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli attuali comandanti e luogotenenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane potranno essere ammessi nel personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nella qualità di ispettori di 3ª classe o di delegati nelle varie classi, purché dal Consiglio di amministrazione e di disciplina di cui all'articolo 41 del R. decreto 12 maggio 1881, n. 226 (Serie 3ª), siano riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di capacità, di istruzione, di condotta e di attitudine al posto al quale dovrebbero essere chiamati.