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LEGGE 20 giugno 1877, n. 3917

Legge forestale. (077U3917)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1877 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  26-7-1877 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.