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REGIO DECRETO 28 dicembre 1876, n. MCCCCLXIV (1464)

Che approva alcune modificazioni all'articolo 22 dello statuto della società per la bonifica dei terreni ferraresi. (7601464R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1877
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-2-1877

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione per la modificazione dell'articolo 22 dello statuto, deliberazione presa nell'assemblea generale del 20 dicembre 1875 dagli azionisti della società anonima per azioni al portatore sedente in Torino col nome di Società per la bonifica dei terreni ferraresi, col capitale nominale di 8,000,000 di lire, diviso in 16,000 azioni da lire 500 ciascuna e colla durata di anni 50 decorrendi dal giorno 22 dicembre 1872;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1872, n. CCCCXC, e lo statuto della società con esso approvato;
Visto il titolo VII, libro I, del codice di commercio;
Udito il consiglio di Stato;

Sulla

proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 22 dello statuto della società per la bonifica dei terreni ferraresi è sostituito il seguente:

«Articolo 22. La rappresentanza e la firma della società è data ad un comitato di 5 membri che il consiglio elegge nel suo seno.

Per obbligare la società verso i terzi e per tutti gli atti d'amministrazione è necessaria la firma di due membri del comitato.

Il comitato disimpegna le incombenze che al medesimo vengono affidate dal consiglio.»

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 28 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1877
Vol. 89 Atti del Governo a c. 109. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli MANCINI.

MAIORANA-CALATABIANO.