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LEGGE 30 giugno 1876, n. 3195

Sulla pubblicazione degli annunzi legali. (076U3195)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1876 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-10-1876 al: 8-12-2000
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Art. 1



Le inserzioni nei giornali prescritte dalla legge e dai regolamenti si faranno per ogni provincia del Regno in un supplemento al foglio periodico, che a cura della Prefettura verrà pubblicato esclusivamente per gli atti amministrativi, e per gli annunzi legali, amministrativi e giudiziari.

Tale supplemento sarà pubblicato almeno due volte per settimana, salvo la maggior frequenza che in vista del bisogno potrà essere disposta dal Ministero dell'Interno.