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LEGGE 4 luglio 1874, n. 2011

Che obbliga i Comuni ad imboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà. (074U2011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1874 al: 15-12-2009
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Art. 1



I beni incolti dei comuni che sono patrimoniali o divenissero tali, devono esseri ridotti a coltura, e in quanto cadano sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. Se dentro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge i comuni non adempiano a questa condizione, i beni incolti dei comuni devono essere alienati o dati in enfiteusi, coll'obbligo del rimboscamento per quelli soggetti alla legge forestale.