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REGIO DECRETO 4 dicembre 1873, n. 1766

È stabilito che ai posti di Sotto Segretario del Ministero dell'Interno non possano essere chiamati che i Segretari di Prefettura. (073U1766)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1874 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 20 giugno 1871, numero 323, con cui furono stabilite le regole per l'ammissione e la promozione degli impiegati nel Ministero dell'Interno e nell'Amministrazione provinciale;

Veduto il R. decreto d'oggi che fissa un nuovo ruolo normale del personale del Ministero dell'Interno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai posti di sottosegretario di seconda classe nel personale del Ministero dell'Interno che d'ora in poi si renderanno vacanti, non potranno essere chiamati che i sottosegretari di prefettura o sottoprefettura, i quali abbiano conseguita la promozione di segretario nel personale dell'Amministrazione provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.