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REGIO DECRETO 16 novembre 1873, n. 1760

Le alunne ammesse nel Collegio femminile di Verona, oltre le lire 300 stabilite pel corredo del 1° anno, dovranno pagare altre lire 200 per la conservazione e rinnovazione di esso. (073U1760)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1874 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  3-2-1874 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto organico approvato con decreto Nostro del 21 luglio 1870, n. 5786;
Veduto l'altro decreto Nostro dell'11 settembre 1870, n. 5978;
Riconosciuta la necessità d'introdurre qualche modificazione nella parte di quello statuto e del Nostro decreto or ora citato, che tocca la somma annua assegnata per il mantenimento del corredo delle alunne a posto gratuito e a posto semigratuito;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Tutte quante le alunne che verranno ammesse nel Collegio femminile di Verona, senza distinzione alcuna, pagheranno, oltre le 300 lire stabilite per la provvista del corredo nel primo anno, lire 200 per la conservazione e rinnovazione di esso negli anni successivi.

Non s'intenderanno soggette a questo nuovo carico le giovinette statevi ammesse a posto gratuito o semigratuito negli anni scolastici passati.

Tutte le disposizioni anteriori contrarie a quelle del presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1873.

VITTORIO EMANUELE.

A. Scialoja.