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LEGGE 29 maggio 1873, n. 1387

Sui Consorzi di irrigazione. (073U1387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/1873
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 22/06/1873, n. 171 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-6-1873 al: 21-12-2008
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Art. 1



I Consorzi per l'irrigazione, siano facoltativi od obbligatorii, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile, secondo la diversità dè casi ivi contemplati.

Non sono applicabili che ai Consorzi per gli scoli artificiali le disposizioni che nell'interesse pubblico sono sancite nel capo 4°, titolo 5°, della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.