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REGIO DECRETO 30 dicembre 1872, n. D (500)

Che modifica Regolamento organico della Cassa di risparmio di Faenza. (7200500R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/1873
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  17-5-1873

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto del 30 giugno 1864, col quale si approvò il nuovo Regolamento della Cassa di risparmio di Faenza;
Vista la deliberazione 9 dicembre 1872 della Società degli azionisti della Cassa di risparmio anzidetta;

Sulla

proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Agli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento organico della Cassa di risparmio di Faenza saranno sostituiti i seguenti:

«Articolo 22. Si ricevono depositi da lire una a lire 500. Sono escluse le frazioni di lira.»

«Articolo 23. I frutti sui depositi saranno liquidati per decadi.
Le decadi il 10, il 20 e l'ultimo giorno d'ogni mese, quantunque questo possa contare più o meno di giorni trenta. Tali frutti decorreranno dal primo giorno della decade successiva a quella in cui avranno luogo i depositi. Le frazioni di lira, che risultassero dalle capitalizzazioni dei frutti, rimarranno infruttuose.»

«Articolo 24. I rimborsi vengono fatti o in tutto o in parte in conformità alla domanda, eccettuate le frazioni di lira, che si pagheranno soltanto alla estinzione dei libretti.

Se l'importo non oltrepassa le lire 100, il rimborso si eseguisce immediatamente.

Per le somme maggiori, fino a lire 200, è necessaria la premonizione di 15 giorni; per quelle maggiori di lire 2,000, di un mese. Della premonizione viene fatta nota sul libretto.

I frutti sui rimborsi immediati cessano dall'ultimo giorno della decade che li precede o nel giorno medesimo in cui sono richiesti, se col dì stesso termina la decade.

Quelli delle somme soggette a premonizione cesseranno dal giorno in cui questa viene data, se sarà l'ultimo della decade in corso, ed altrimenti dal giorno ultimo della decade precedente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 30 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 gennaio 1873

Vol. 66 Atti del Governo a c. 64. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.

Castagnola.