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LEGGE 26 agosto 1868, n. 4548

Portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze, ed alla riscossione dei crediti gabellari. (068U4548)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-9-1868 al: 30-6-2002
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Art. 1



La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle Leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle Gabelle, le quali vi provvedono col mezzo dei proprii Contabili.