stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 luglio 1868, n. 4490

Colla quale è imposta una tassa sulla macinazione dei cereali. (068U4490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1868 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-8-1868 al: 30-6-1874
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:

Grano a quintale . . . . . . . . . . . . . . L.
2. »

Granturco e segala, id . . . . . . . . . . . » 1. »

Avena, id . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.20

Altri cereali, legumi secchi e castagne . . . » 0.50

Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.