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REGIO DECRETO 23 dicembre 1865, n. 2753 quinquies (2753)

Che autorizza la temporaria occupazione per uso militare del Monastero delle Cappuccine in Guastalla. (065U2753)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-3-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile;
Vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1.° luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta;

Sulla

proposta del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Monastero delle Cappuccine in Guastalla, provvedendo a termini dell'art. 1 della Legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento delle monache ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze li 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1866
Reg.° 35 Atti del Governo a c. 90. Crodara-Visconti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli CORTESE.

A. PETITTI.