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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2753 bis (2753)

Relativo al riordinamento delle Scuole normali di Fanteria e Cavalleria. (065U9000)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto i Reali Decreti in data 24 agosto 1865, relativi ai riordinamenti delle Scuole normali di Fanteria e di Cavalleria;

Sulla

proposizione del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



A modificazione degli specchi annessi ai prementovati Nostri Decreti, gli Uffiziali subalterni di compagnia o di squadrone, nonché gli Uffiziali istruttori delle Scuole normali di Fanteria e di Cavalleria, stabiliti dagli specchi anzi accennati, cesseranno di far parte del Personale permanente delle Scuole stesse, e saranno alle medesime addetti in qualità di Comandati.