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REGIO DECRETO 30 dicembre 1865, n. 2745

Contenente disposizioni relative alle somministrazioni dei viveri alle truppe. (065U2745)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto 30 ottobre 1859, col quale era sancito in massima che i viveri alle truppe fossero somministrati direttamente dalla Amministrazione militare.
Considerando che per essere cessate in parte le circostanze anormali che consigliarono l'attuazione di tale sistema, puossi ora ottenere lo stesso scopo, di far cioè che la truppa riceva in ogni tempo ed in ogni luogo un vitto uniforme, sano ed abbondante con minore aggravio all'Erario;
Considerando che in alcune località dello Stato la truppa non potrà però, a causa dell'eccessivo caro dei generi, procacciarsi la razione regolamentare con l'assegno prelevabile dalla paga dei caporali e soldati, e quindi le rispettive masse di ordinario dovrebbero incontrare notevoli disavanzi senza aver mezzo di ripararli;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È rivocato il Nostro Decreto 30 ottobre 1859 col quale era determinato che in massima i viveri, anche in tempo di pace, fossero somministrati ai caporali e soldati per cura dell'Amministrazione militare.