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REGIO DECRETO 15 novembre 1865, n. 2602

Per l'Ordinamento dello Stato Civile. (065U2602)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-12-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile, ed a fare quelle altre disposizioni che sieno necessarie per la completa attuazione del medesimo;
Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2358, col quale si mandò a pubblicare il Codice civile per tutte le Provincie del Regno;
Volendo provvedere al completo ordinamento dello stato civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.