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LEGGE 25 giugno 1865, n. 2359

Sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. (065U2359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1865 al: 29-6-2002
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge del 2 aprile 1865, N.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della legge stessa;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dè Culti, d'accordo col Ministro dei Lavori pubblici e con quello della Guerra; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge.