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LEGGE 26 gennaio 1865, n. 2136

Per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati. (065U2136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-2-1865 al: 31-12-1959
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Art. 1



I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad una imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge.

Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed ogni altra costruzione di simile natura, stabilmente assicurata alle rive.