Che approva il Regolamento per la esecuzione di quello del 3 novembre
1861 sulla Contabilita' generale dello Stato e sul servizio del
Tesoro. (063U1628)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1864
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Spese che possono essere eseguite senza la contemporanea giustificazione alla Corte dei conti o agli Uffizi di riscontro. Sezione I. Spese per la riscossione delle entrate e spese di giustizia criminale.
Limiti fissati alla spedizione e al pagamento dei mandaci sul Bilancio di un esercizio, ed operazioni successive. Sezione I. Mandati spediti direttamente dai Ministeri.
Casse dei depositi e dei prestiti, e Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli. Sezione I. Casse dei depositi e dei prestiti, e Cassa ecclesiastica di Torino.
Delle scritture, dei prospetti periodici e dei conti mensuali per le aziende del tesorieri e degli altri contabili Capitolo I. Scritture, prospetti periodici e conti mensuali per le aziende dei Cantabili, esclusi i Tesorieri.
Dell'assesto definitivo del bilancio e del rendimento dei conti dell'amministrazione dello Stato Capitolo I. Assesto del Bilancio. Sezione I. Norme generali.