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LEGGE 28 dicembre 1862, n. 1089

Colla quale sono autorizzate spese straordinarie per opere nuove riflettenti il servizio d'acque, ponti e strade. (062U1089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-2-1863 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire tre milioni, trecento settantaquattro mila, settecento sessantanove, centesimi cinquantotto per le nuove opere riflettenti il servizio d'acque, ponti e strade, descritte nel quadro, come in appresso, le quali verranno stanziate in appositi e separati capitoli colla corrispondente designazione nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1862, ed in quelli degli anni 1863, 1864 e 1865, ripartitamente come segue (V. Tabella annessa).