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REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 581

Determinazione del numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. (032U0581)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-6-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero degli ospedali militari, delle infermerie presidiarie, ecc.;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Gli ospedali militari e le infermerie presidiarie previsti dall'art. 26, lettera e), della legge 11 marzo 1926, n. 396, (corpo sanitario militare) sono i seguenti:
ospedali militari . . . . . 28
infermerie presidiarie . . . 5
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Gazzera.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 8. - Ferzi.