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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1949, n. 1164

Sistemazione del bacino montano, del fiume Jato, in territorio delle province di Palermo e Trapani.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-4-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della Legislazione in materia di boschi e terreni montani;
Visti il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, che approva il regolamento per l'applicazione del su indicato regio decreto e l'art. 3 lettera a) del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Jato, nelle province di Palermo e Trapani;
Visti gli atti concernenti tale delimitazione e l'annessa carta corografica su scala 1 a 25.000, da cui rilevasi che la linea del perimetro, partendo da Cozzo Belliomi, segue la trazzera che passa per Casa Minore, per Masseria Guastalla, per l'ex Masseria Buonmarito, per Masseria, Signora attraversa la contrada Frotto, fino a Masseria la Chiusa, da qui segue la carreggiabile che porta alla strada provinciale Monreale-San Giuseppe Jato (bivio presso il km 24); continua sulla provinciale Monreale-San Giuseppe Jato, San Cipirello, escludendo gli abitati di questi due centri, percorre per un breve tratto la strada che porta a Corleone, per deviare nei pressi del Cimitero di San Cipirello e seguire il piano stradale della costruenda linea ferroviaria Palermo-Camporeale, sino a congiungersi con la linea di delimitazione del bacino imbrifero presso l'ex feudo Cerasa;
Visti i pareri del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale della provincia di Palermo, mancante di data e del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, in data 20 luglio 1948 n. 26600;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Le opere occorrenti per la sistemazione del bacino montano del fiume Jato, in territorio delle province di Palermo e Trapani, rivestono i caratteri di cui al citato regio decreto-legge 30 dicembre 1923 e saranno eseguite a spese dello Stato.