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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1969, n. 1268

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Ospedale infermi", con sede in Montecchio Emilia.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  2-5-1970

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'"Ospedale infermi" di Montecchio Emilia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 16 maggio 1878, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato "Ospedale infermi", con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Montecchio Emilia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 maggio 1878, modificato con regio decreto 12 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1969

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 121. - CARUSO